#WomensRightsAreHumanRights
- It's time for human rights
- Jan 18, 2021
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Updated: Jan 19, 2021
Articolo 5 - Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne
“ Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per:
a) modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull’idea dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne;
b) assicurare che l’educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione sociale ed il riconoscimento della responsabilità comune dell’uomo e della donna in relazione all’educazione ed allo sviluppo dei loro figli, restando inteso che l’interesse dei figli è in tutti i casi la considerazione primaria.”
L’articolo che vi presentiamo oggi è contenuto nella Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e stabilisce due misure fondamentali che gli Stati parte devono attuare al fine di perseguire la totale eliminazione della discriminazione nei confronti della donna.
Tale Convenzione è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1979 e rappresenta lo strumento principale per la lotta alla discriminazione di genere.
Come enunciato all’articolo 1* della Convenzione, per “discriminazione nei confronti delle donne” si intende qualsiasi distinzione, limitazione o esclusione basata sul sesso che possa compromettere il godimento e l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali di cui uomini e donne sono titolari.
Ma perché si è sentita l’esigenza di promulgare una convenzione ad hoc, che stabilisse istruzioni ed obblighi precisi per gli Stati, quando esiste già un articolo nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – articolo 2 ( di cui abbiamo parlato nell’ambito dell’articolo “Body Shaming & Body Positive”) – che vieta ogni tipo di discriminazione basata su sesso, nazionalità, orientamento politico o religioso?
Come dichiarato nel preambolo*, il motivo è sicuramente da ricercarsi nella mancanza di progressi fatti dagli Stati firmatari, nel garantire eguali diritti ed opportunità a uomini e donne, e nella difficoltà a sradicare tutti quegli stereotipi di genere, creatisi nel corso della storia, che affliggono le donne, da sempre oggetto di gravissime discriminazioni.
Da alcune indagini effettuate emerge che in Europa gli stereotipi di genere siano, tutt’oggi, ben radicati e che le differenze tra uomini e donne siano ancora molto evidenti; in Italia, in modo particolare, la situazione risulta essere davvero drammatica.
Secondo un rapporto ISTAT* dal titolo “Stereotipi sui Ruoli di Genere e l’Immagine Sociale della Violenza Sessuale”, pubblicato nel novembre 2019, tra le problematiche e i tanti stereotipi presi in considerazione, emerge che lo stereotipo maggiormente diffuso è quello in base al quale l’ “avere successo nel lavoro” sia molto più importante per un uomo che per una donna, stereotipo ben radicato nella cultura del nostro Paese e sicuramente alimentato dalla concezione della donna “angelo del focolare”, dedita alla cura dei figli, affiancata dal marito-lavoratore che provvede al sostentamento della famiglia.
Ma non è tutto: dallo stesso rapporto emerge anche che, nonostante la maggioranza degli uomini intervistati ritenga che la violenza all’interno della coppia sia totalmente inaccettabile, molti di questi trovano lecito poter avere il controllo sulla “propria” – tra virgolette perché nessuno è proprietà di nessuno! – donna durante, e a volte anche dopo, una relazione.
Tanti sono gli esempi che renderebbero ben chiara l’idea di come questa percezione della donna “sesso debole da proteggere”, “principessa”, “angelo del focolare” – opposta all’uomo “forte”, “principe” che corre a salvarla e “in carriera” - sia fortemente radicata nella nostra cultura e nella nostra società: basti pensare ai libri di testo scolastici di bambini e ragazzi fortemente intrisi di stereotipi di genere, che rimandano sempre ai binomi mamma-casalinga o papà-lavoratore (a tal proposito, consigliamo la lettura del libro “Educazione Sessista: Stereotipi di Genere nei Libri delle Elementari" della pedagogista Irene Biemmi).
Proprio per questo motivo, all’articolo 5 della Convenzione è stato stabilito che, al fine di giungere alla completa eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, non solo è necessario “[…] modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne […]” ma è anche importante che l'educazione familiare contribuisca “alla comprensione che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo […]”.
È chiaro che l’articolo 5 non è il solo a stabilire delle misure che conducano gli Stati al perseguimento degli obiettivi previsti dal trattato. All’articolo 2*, infatti, è la stessa Convenzione a fornire una lista di impegni che gli Stati Parti dovranno assolvere al fine di contribuire all’eliminazione di questa discriminazione.
Non è, ovviamente, da sottovalutare l’esistenza di una discriminazione di genere al maschile (di cui parleremo in maniera più dettagliata nella prossima pillola): sicuramente si verificano episodi in cui è l’uomo ad essere discriminato e, nonostante l'aver stipulato una convenzione ad hoc evidenzi che una discriminazione al maschile avviene in una percentuale minore rispetto a quella femminile, è bene ricordare che nessuna discriminazione può essere accettata o giustificata.
A fronte di tutto ciò risulta inevitabile chiedersi: a che punto siamo nella lotta alla discriminazione di genere? Riusciremo, grazie anche all’aiuto di questa Convenzione, a sradicare tutti gli stereotipi che le donne si portano sulle spalle e raggiungere una equità sostanziale e non solo formale? In attesa che tutte le domande trovino una risposta,
Alla prossima pillola!
*1. https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf, per leggere il rapporto completo
*2. http://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf, per leggere il testo del preambolo e degli articoli 1 e 2.

Keep on Rights,
Paola, Roberta e Valeria
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