Il diritto al lavoro
- It's time for human rights
- Feb 28, 2021
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Updated: Mar 1, 2021
“1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.
2. Le misure che ciascuno degli Stati parte al presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l’elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.”
L’articolo che vi proponiamo questa settimana è l’articolo 6 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1966.
Come si evince dall’incipit, l’articolo 6 regola e tutela il diritto al lavoro, un diritto che assicura ad ogni individuo la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro che sia liberamente scelto e accettato.
Sappiamo bene quanto, nella nostra società, il lavoro sia un’attività fondamentale: l’essere umano spende gran parte della sua vita a lavorare e lo fa per garantirsi la possibilità di vivere e condurre una vita dignitosa. Proprio per questo motivo, è rilevante sottolineare quanto è importante che il lavoro sia “liberamente scelto ed accettato”: con l’entrata in vigore della Convenzione per l’abolizione del lavoro forzato (anche detta Convenzione 105), un trattato internazionale adottato a Ginevra nel 1957 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, è stato vietato il ricorso al lavoro forzato in tutte le sue forme e, in particolare, come si legge all’art 1 della suddetta convenzione, “ a) come misura di coercizione o di educazione politica o quale sanzione nei riguardi di persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la loro opposizione ideologica all’ordine politico, sociale ed economico costituito ; b) come metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera a fini di sviluppo economico ; c) come misura di disciplina del lavoro ; d) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa”. Oltre alla Convenzione ad hoc sull’abolizione del lavoro forzato, la stessa Convenzione europea sui diritti dell’uomo, all’articolo 4, riconosce, oltre al divieto di schiavitù e servitù, che “nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio”. Dunque, tutti hanno diritto a scegliere liberamente il proprio lavoro e, come si legge al comma 2 dell’articolo 6, è compito degli Stati attuare tutte le misure necessarie – programmi di orientamento, formazione tecnica e professionale, politiche atte allo sviluppo economico e socio-culturale del Paese - affinchè gli individui possano godere di tale diritto.
Ma non è tutto. L’obbligo degli Stati non si limita solo a garantire e predisporre i programmi e le politiche sopra citate: oltre, infatti, ad attuare tutte le misure necessarie al fine di offrire agli individui possibilità lavorative, gli Stati hanno anche l’obbligo, sancito dall’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, di predisporre misure adeguate a garantire condizioni di lavoro giuste e favorevoli. Per condizioni di lavoro giuste e favorevoli si intende: “a) una remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo: i) un equo salario ed una eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro; ii) un’esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto; b) la sicurezza e l’igiene del lavoro; c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell’anzianità di servizio e delle attitudini personali; d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi”. Tutte misure predisposte a tutela del lavoratore, che gli permettano di condurre una vita, lavorativa e non, dignitosa ed equilibrata, in cui il lavoro non sottragga troppo tempo anche alla cura della persona e della sua famiglia, e soprattutto che garantiscano un eguale trattamento a qualsiasi individuo, a prescindere dal genere e dall’età.
Infine, è importante ricordare che il diritto umano al lavoro è strettamente collegato ai cosiddetti diritti sindacali. Sempre per tutelare la libertà e il diritto al lavoro dell’individuo, all’articolo 8 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è stabilito che gli Stati si impegnano a garantire il diritto di ogni lavoratore di costituire dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, diritto che non può in alcun modo essere sottoposto a limitazioni, a meno che queste non siano necessarie in una società democratica, per garantire la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Inoltre, l’obbligo degli Stati riguarda anche il riconoscimento del diritto di sciopero, purché esso sia esercitato in conformità delle leggi di ciascuno Stato.
Siamo consapevoli che, soprattutto nel panorama lavorativo, gli scioperi sono sempre stati un importantissimo strumento di autotutela a disposizione dei lavoratori per protestare nei confronti dei propri datori di lavoro, al fine di ottenere migliori condizioni economiche o normative lavorative e, soprattutto nell’ultimo anno, molte sono state le manifestazioni e gli scioperi che si sono verificati, anche in Italia.
La stessa Costituzione Italiana riconosce la tutela del diritto al lavoro sancendo che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, che la Repubblica riconosce ad ogni cittadino il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto e che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Mai come in questo periodo, purtroppo, il diritto al lavoro è stato fortemente compromesso a causa della pandemia da Covid19: tanti esercizi commerciali e tante aziende sono state costrette a chiudere, tanti lavoratori si sono trovati, dall’oggi al domani, senza la certezza di un lavoro stabile e tanti giovani riscontrano maggiori difficoltà ad entrare in un mondo che è sempre più competitivo e che offre sempre minori opportunità.
Con la speranza che questo sia solo un periodo passeggero e che, col finire della crisi pandemica, la situazione lavorativa in Italia, e nel mondo, ritrovi la stabilità necessaria a garantire a tutti il godimento del diritto al lavoro, vi diamo appuntamento
alla prossima pillola!

Keep on Rights,
Federica, Paola, Roberta e Valeria
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